Questa vicenda è importante, non solo perché riguarda circa 2.500.00 cittadini studenti, oltre le loro famiglie e l`intero corpo dei docenti e non docenti scolastici.
Nei provvedimenti regionali che hanno inteso mantenere la c.d. DAD possono ravvisarsi profili di incostituzionalità?
Più precisamente.
Questo principio fondamentale (art. 3, 2comma) e questo diritto fondamentale (art. 34, 1comma) possono entrare in collisione, nella attuale emergenza pandemica che stiamo tutti vivendo da circa un anno, con un altro importante diritto fondamentale dell`individuo ed interesse della collettività: la tutela della salute, stabilita dall`art. 32, 1comma, della Costituzione, anch`esso, articolazione del principio di eguaglianza sostanziale.
Occorre allora un bilanciamento; tuttavia, uno degli insegnamenti principali che emerge dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale è quello che, nel bilanciamento tra due (o più) diritti costituzionalmente protetti, il principio della ragionevolezza è quello da osservare.
Posto dunque che, attualmente, l`attuazione dell`art. 32 (tutela della salute) sembra comprimere quella degli artt. 3 (principio di eguaglianza sostanziale) e 34 (diritto alla scuola ed alla studio) della Costituzione, occorre verificare se, nel caso del mantenimento della c.d. DAD, questa compressione assuma il carattere della ragionevolezza (e sia quindi costituzionalmente legittima) oppure, al contrario, no (e sia quindi costituzionalmente illegittima): in sostanza, se sia o meno giustificabile con l`attuale stato emergenziale.
Partiamo da un dato. I primi studi condotti in Olanda, Francia ed U.S.A. durante il primo lockdown primaverile sembrano evidenziare come nel periodo della didattica a distanza gli studenti, sia della scuole primaria che secondaria, abbiano palesato una notevole mancanza di apprendimento, stimata intorno al 20% circa del progresso previsto per l`anno scolastico in corso; in poche parole, in quel periodo, gli studenti hanno imparato poco o nulla [primo punto]. Inoltre, le carenze maggiori si sono riscontrate in quei studenti con un backgound familiare più svantaggiato [secondo punto].
Non risultano in Italia indagini simili, ma, verosimilmente, i dati emersi nelle indagini effettuate in quei paesi, come minimo sarebbero confermati, se non accresciuti; e, comunque, è del novembre 2020 l`appello dell`Unesco e l`Organizzazione mondiale della sanità che hanno invitato tutti i paesi a limitare al massimo la chiusura delle scuole per evitare ulteriori danni formativi e psicologici agli studenti.
La semplice lettura di questi dati internazionali, tuttavia, trasportata sul nostro territorio, consente di poter sostenere che, il mantenimento della c.d. DAD nell`attuale stato emergenziale, viola il diritto fondamentale alla scuola ed allo studio [primo punto], se è vero che gli studenti hanno imparato poco o nulla: le perdite formative (e psicologiche) non si recuperano!
Ma, soprattutto, il principio fondamentale dell`eguaglianza sostanziale [secondo punto], se è vero che le carenze maggiori si sono riscontrate in quei studenti con un background familiare più svantaggiato, accentuando di fatto il fossato che dis/eguaglia in partenza gli studenti - anziché rimuovendone gli ostacoli - poiché è indubbio che non tutti gli studenti, non tutte le famiglie, hanno identica parità di accesso agli stessi strumenti informatici!
All`epoca in cui sono andato a scuola, dalle elementari al liceo, ci sono sempre stati i doppi turni e per interi anni sono sempre andato a scuola solo il pomeriggio: ciò non ha impedito a me ed ai miei compagni di classe di studiare, in presenza, con uno scambio continuo con maestri, insegnanti e professori, oltre che tra noi, e tutto sommato con buoni risultati scolastici; questo potrebbe essere un piccolo esempio, ora, di bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti!
Due ultime considerazioni.
La prima. Perlomeno in questa ultima fase, questa diacronia tra Stato e Regioni, che dobbiamo registrare qui per la scuola, come dall`inizio della pandemia sulla salute, conferma la totale inefficacia della revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione avvenuta 200, cui un legislatore serio dovrà porre rimedio una volta usciti da questa fase emergenziale anche se il Governo, se è vero che versiamo in un pericolo grave per l`incolumità e la sicurezza pubblica, ha mancato l`attuazione dell`art. 120, 2comma, della Costituzione.
La seconda, non meno importante. La DAD, didattica a distanza, opera, credo, su piattaforme digitali gestite da privati: altri dati personali, altra materia prima (peraltro dei nostri figli, minori) offerta gratuitamente al capitalismo della sorveglianza per le sue finalità non solo di lucro, che già stanno mettendo a repentaglio la democrazia e la nostra libertà!
Avvocato Stefano Stefàno
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10 gennaio 2021